COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Palazzo della Consulta
Fonte: www.cortecostituzionale.it
I N D I C E
COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA.............................................................................3
NOTE.......................................................................................................................................................37
LEGGI DI
REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI.................51
ARTICOLI DELLA
COSTITUZIONE INCISI DA LEGGI COSTITUZIONALI...................................54
(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
1947, n. 298).*
IL CAPO
PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la deliberazione
dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato
la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;
PROMULGA
La Costituzione della Repubblica
Italiana nel seguente testo:
P R I N C I P Î F
O N D A M E N T A L I
Art. 1.
L’Italia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Art. 2.
La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i
principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del
decentramento.
Art. 6.
La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale. 1
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla
cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati
per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. 2
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è
regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel
suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica,
secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello
straniero per reati politici. 3
Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il
tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.
P A R T E I
D I R I T T I E D O V E R I DEI CITTADINI
TITOLO I
R A P P O R T I C I V I L I
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione,
di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della
libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei
soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed
urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza
può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni
effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale
sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o
perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo
le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi
di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati
da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto
per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata
da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal
territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al
pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve
essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e
quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di
religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa
di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per
atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la
legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta
urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria,
il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di
polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di
carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa,
gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La
legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le
violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi
politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni
stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con
appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi
per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza
di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di
sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L’estradizione del cittadino può essere
consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per
reati politici. 4
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei
casi previsti dalle leggi militari di guerra. 5
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell’unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la
legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la
ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche
e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la
gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
Art. 33.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne
è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali
sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di
istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli
obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad
esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per
l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e
per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università
ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo
diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione
professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le
organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo
gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro
italiano all’estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e
dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa
è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti
e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le
condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età
per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori
con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla
parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto
all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo
provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
Art. 39.
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro
obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo
le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli
statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità
giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro
iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria
per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita
nell’ambito delle leggi che lo regolano. 6
Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.
La legge determina i programmi e i
controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni
economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e
garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i
limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile
a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi
preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse
generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti
della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle
eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può
riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi
pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone
obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica
delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore
delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione
sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi
più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità.
La legge provvede alla tutela e allo
sviluppo dell’artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e
sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il
risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio
del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare
alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al
diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del
Paese.
TITOLO IV
R A P P O R T I P O L I T I C I
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e
donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e
segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità
per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne
assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per
l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito
da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. 7
Il diritto di voto non può essere limitato
se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o
nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere
petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale
fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra
donne e uomini.8
La legge può, per l’ammissione ai pubblici
uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche
elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del
cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei
limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa
allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a
criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di
essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
P A R T E II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL P A R L A M E N T O
Sezione I
L e C a m e r e.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune
dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56. 9
La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di
seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età.
La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto
e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57. 10
Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di
trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione
alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno
di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che
hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare
senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sono eletti per cinque anni. 11
La durata di ciascuna Camera non può
essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo
entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo
non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere
sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il
primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in
via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria
una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta
comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei
deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare
di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti,
e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno
parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle
sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente
alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di
ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e
di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la
Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68. 12
I membri del Parlamento non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio
delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla
quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per
sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono una
indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione
delle leggi.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle
leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un
progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una
Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e
poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e
forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto
alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente
della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza
assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata
nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la
promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di
promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la
legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum
per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum
è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di
attuazione del referendum. 13
Art. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non
può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione
delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità
e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e
si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin
dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79. 14
L’amnistia e l’indulto sono concessi con
legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera,
in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o
l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non
possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del
disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la
ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non
può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio
non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o
maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su
materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei
vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
TITOLO II
I L P R E S I D E N T E D E L L A R E P U B B L I C A
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto
dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per
ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica
ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo
il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei
diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente
sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto
per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine
il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento
e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di
tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla
riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di
morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo
dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne
fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede
il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato
di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della
Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può,
sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli
ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte
con gli ultimi sei mesi della legislatura. 15
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della
Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne
assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e
gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che
per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa
dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
I L G O V E R N O
Sezione I
Il Consiglio dei
ministri.
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio
dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e
i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due
Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la
fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il
Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le
Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata
da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri
dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità
di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività
dei ministri.
I ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della
Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l’organizzazione dei ministeri.
Art. 96. 16
Il Presidente del Consiglio dei ministri
ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II
La Pubblica
Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono
determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono
conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni
al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
Sezione III
Gli organi
ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del
Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla
legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può
contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i
principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di
consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell’amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo
preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo
sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui
lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul
risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due
Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
L A M A G I S T R A T U R A
Sezione I
Ordinamento
giurisdizionale.
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del
popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla
legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata
da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento
giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici
straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi
giudiziarî ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi
di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti
della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra
hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze
armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura
è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo
presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due
terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie,
e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra
i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in
carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere
iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può
ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le
funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore
della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di
cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti
negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni 17 se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di
promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro
soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie
stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su
ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei
giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e
degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L’autorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla
giurisdizione.
Art. 111. 18
La giurisdizione si attua mediante il
giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo
e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che
la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;
abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone
che rendono dichiarazioni a suo carico, di
ottenere la convocazione e
l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e
l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un
interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal
principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza
dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi,
per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da
parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la
formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto
di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali
devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i
provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali
ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di
legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato
e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di
esercitare l’azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere
esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli
effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V 19
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI
Art. 114. 20
La Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La
legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115.
Abrogato. 21
Art. 116. 22
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la
Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi
statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è
costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e
le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata,
sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principî di cui all’articolo 119. La
legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla
base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117. 23
La potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e
le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio
e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative
leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza,
ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i)
cittadinanza, stato civile e
anagrafi;
l)
giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n)
norme generali
sull’istruzione;
o)
previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q)
dogane, protezione dei
confini nazionali e profilassi internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione
del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s)
tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente
quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle
Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione,
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della
salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta
alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei
principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa
in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato
nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo
che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese
della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione
può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad
altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118. 24
Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città
metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)
e h)
del secondo comma
dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà.
Art. 119. 25
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principî
di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità
fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane
e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120. 26
La Regione non può istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle
Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di
mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica,
ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà
e del principio di leale collaborazione.
Art. 121. 27
Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà
legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo
delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la
Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi
ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122. 28
Il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge
della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente
a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento,
ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento
europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti
un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle
loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale,
salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio
universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta.
Art. 123. 29
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in
armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principî
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal
Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore
di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte
del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la
questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla
Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum
popolare qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il
Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione
e gli enti locali.
Art. 124.
Abrogato. 30
Art. 125. 31
Nella Regione sono istituiti organi di
giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da
legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal
capoluogo della Regione.
Art. 126.32
Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione
del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto
è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia
nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e
diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127. 33
Il Governo, quando ritenga che una legge
regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o
un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua
sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della legge o dell’atto avente valore di legge.
Art. 128.
Abrogato. 34
Art. 129.
Abrogato.
35
Art. 130.
Abrogato.
36
Art. 131. 37
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle
d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto
Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia
Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.38
Si può con legge costituzionale, sentiti i
Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di
nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano
richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle
popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione della
maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e
del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum
e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito d’una Regione sono
stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la
stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni
interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte
costituzionale.
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge,
dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri
dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente
della Repubblica, a norma della Costituzione. 39
Art. 135. 40
La Corte costituzionale è composta di
quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un
terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono
scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria
ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e
gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono
nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti,
secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per
un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall’ufficio di giudice. 41
L’ufficio di giudice della Corte è
incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge. 42
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente
della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per
l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. 43
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma
cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e
comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo
ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. 44
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le
condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. 45
Con legge ordinaria sono stabilite le
altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. 46
Contro le decisioni della Corte
costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della
Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e
le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate
a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando, entro tre
mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una
Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non è
promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum
se la legge è stata approvata
nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei
suoi componenti. 47
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere
oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
I
Con l’entrata in vigore della Costituzione
il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della
Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente
della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano
alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della
Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica,
i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per
essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei
Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa
quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella
seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione
non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale
fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con
decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che
hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si
può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della
candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a
senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise
è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli
compete in base alla sua popolazione. 48
V
La disposizione dell’art. 80 della
Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri
alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione
delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall’entrata in vigore
della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di
Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si
provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione
all’articolo 111.
VII 49
Fino a quando non sia emanata la nuova
legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la
Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo
134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in
vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli
organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno
dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni
ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali
attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e
alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano
alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre
di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il
passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle
amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la
formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità,
trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata
in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia
Giulia, di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali
del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze
linguistiche in conformità con l’art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore
della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni,
a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo
tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate. 50
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite
con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della
Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per
i capi responsabili del regime fascista.
XIII 51
I beni, esistenti nel territorio nazionale,
degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi,
sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui
beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del
28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente
ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della
Consulta araldica.
XV
Con l’entrata in vigore della Costituzione
si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato. 52
XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle
precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o
implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal
suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la
elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla
legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove
Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità
di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2,
primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16
marzo 1946, n. 98. 53
In tale periodo le Commissioni permanenti
restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge,
ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di
cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su
richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal
Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da
parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato
nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto,
durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente
osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli
organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell’Assemblea Costituente
UMBERTO
TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ALCIDE
DE GASPERI V: il Guardasigilli GRASSI
* Il testo della Costituzione italiana con le modifiche
successivamente intervenute, qui riprodotto, è in tutto conforme a quello
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (del 1947 e degli anni successivi).
1
(Nota all’art. 7, secondo comma).
I Patti Lateranensi sono stati modificati
dall’Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25
marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile
1985, n. 85, suppl.).
2
(Nota all’art. 8, terzo comma).
A regolare tali rapporti sono intervenute
le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988, n.
517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo
1989, n. 69), emesse sulla base di previe «intese» intercorse, rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese
cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunità ebraiche, e più di
recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12 aprile 1995,
n. 116 (G.U. 22 aprile
1995, n. 94), 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre
1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21 dicembre
1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con altre confessioni o per
la modifica delle precedenti intese.
3
(Nota all’art. 10, quarto comma).
A norma dell’articolo unico della legge
costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), «l’ultimo comma dell’art. 10 della
Costituzione non si applica ai delitti di genocidio».
4
(Nota all’art. 26, secondo comma).
A norma dell’articolo unico della legge
costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 «l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si
applica ai delitti di genocidio». Cfr. art. 10.
5
(Nota all’art. 27, quarto comma).
Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali - «Protocollo n. 6 sull’abolizione della pena di
morte» (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2
gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio
1989, n. 12, suppl. ord.), nonché legge 13 ottobre 1994, n. 589
sull’«Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra» (G.U.
25 ottobre 1994, n. 250).
6
(Nota all’art. 40).
V. legge 12 giugno 1990, n. 146, recante
«Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali»
(G.U. 14 giugno
1990, n. 137).
7
(Nota all’art. 48, terzo comma).
Comma inserito con l’art. 1 della legge
costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (G.U. 20 gennaio 2000, n. 15).
8
(Nota all’art. 51, primo comma, secondo periodo).
Il periodo è stato aggiunto con l’art. 1
della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (G.U. 12 giugno 2003, n. 134).
9
(Nota all’art. 56).
Articolo così sostituito dapprima con
l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante «Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della
Costituzione» (G.U.
12 febbraio 1963, n. 40) e
poi modificato, nei commi secondo e quarto, con l’art. 1 della legge
costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, recante «Modifiche agli articoli 56 e 57
della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in
rappresentanza degli italiani all’estero» (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19). Si vedano,
inoltre, le disposizioni transitorie nell’art. 3 della legge n. 1 del 2001.
L’art. 56, nel testo originario e nella
successiva revisione del 1963 cosí dettava:
Art.
56
«La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un
deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età».
***
Art.
56
«La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il
numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti».
10
(Nota all’art. 57).
Articolo così sostituito dapprima con
l’art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e, successivamente,
modificato nel terzo comma dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3,
istitutiva della Regione Molise (G.U. 4 gennaio 1964, n. 3) nonché nel primo,
secondo e quarto comma con l’art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001,
n. 1 recante «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il
numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero» (G.U.
24 gennaio 2001, n. 19). V.,
altresì, legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1
per l’assegnazione in via transitoria di
seggi alla Regione Friuli-Venezia Giulia (G.U. 1° aprile 1961, n. 82).
Il testo dell’art. 57, nelle formulazioni
originaria e anteriori alla legge costituzionale del 2001, disponeva:
Art.
57
«Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale.
A
ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per
frazione superiore a centomila.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d’Aosta ha un
solo senatore».
***
Art.
57
«Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il
numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d’Aosta ha
un solo senatore.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti».
***
Art. 57
«Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il
numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due,
la Valle d’Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti».
11
(Nota all’art. 60, primo comma).
Comma così sostituito con l’art. 3 della
legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60
della Costituzione».
Il testo originario dell’art. 60 recitava:
Art.
60
«La Camera dei deputati
è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La
durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto
in caso di guerra».
12
(Nota all’art. 68).
Articolo così sostituito con la legge
costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (G.U. 30 ottobre 1993, n. 256).
Il testo anteriore dell’art. 68 recitava:
Art.
68
«I membri del Parlamento
non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o
altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto
per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale
autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un
membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».
Per l’immunità dei giudici della Corte
costituzionale, cfr. art. 3 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1.
13
(Nota all’art. 75, quinto comma).
V. art. 2 della legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1 e Titolo II della legge 25 maggio 1970, n. 352.
14
(Nota all’art. 79).
Articolo così sostituito con la legge
costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 (G.U. 9 marzo 1992, n. 57).
Il testo originario dell’art. 79
disponeva:
Art.
79
«L’amnistia e l’indulto
sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle
Camere.
Non
possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di
delegazione».
15
(Nota all’art. 88, secondo comma).
Comma così sostituito con la legge
costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 (G.U. 8 novembre 1991, n. 262).
Nella formulazione anteriore, il secondo
comma dell’art. 88 recitava:
«Non
può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».
16
(Nota all’art. 96).
Articolo così sostituito con l’art. 1
della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. V., altresì, legge 5 giugno
1989, n. 219.
Il testo originario dell’art. 96
disponeva:
Art.
96
«Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d’accusa
dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell’esercizio delle loro
funzioni».
17
(Nota all’art. 107, primo comma).
Nel testo pubblicato nella edizione
straordinaria della G.U. 27 dicembre
1947, per errore tipografico, in luogo di «funzioni» compariva la parola «funzionari»: cfr. errata-corrige in G.U. 3 gennaio 1948, n. 2.
18
(Nota all’art. 111).
I primi cinque commi sono stati introdotti
con l’art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (G.U.
23 dicembre 1999, n. 300).
All’art. 2, la stessa legge costituzionale
così dispone:
«1. La legge regola l’applicazione dei
principî contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali
in corso alla data della sua entrata in vigore».
19
(Nota al Titolo V).
Questo titolo è stato modificato dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione), in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248. Di seguito,
vengono riportate le disposizioni incise dalle modifiche e, in nota, i testi
previgenti. Di tale legge si riproducono qui anche le disposizioni finali
contenute negli artt. 10 e 11.
«Art. 10.
1. Sino all’adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche
alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a
quelle già attribuite».
«Art. 11.
1. Sino alla revisione delle norme del
titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante
le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della
Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per
le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere
contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede
referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di
legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».
20
(Nota all’art. 114).
Articolo risultante dalla sostituzione del
precedente testo operata con l’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre
2001, n. 248).
Il testo originario era il seguente:
Art.
114
«La
Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni».
21
(Nota all’art. 115).
Con l’art. 9, comma 2, della legge
costituzionale n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo abrogato così recitava:
Art.
115
«Le
Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i
principî fissati nella Costituzione».
22
(Nota all’art. 116).
Articolo risultante dalla sostituzione del
precedente testo operata con l’art. 2 della legge cost. n. 3 del 2001, supra
cit.
Il testo originario era il seguente:
Art.
116
«Alla Sicilia, alla
Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta
sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti
speciali adottati con leggi costituzionali».
V. inoltre legge cost. 26 febbraio 1948,
n. 2 (per lo Statuto siciliano), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (per lo
Statuto della Sardegna), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (per lo Statuto
della Valle d’Aosta), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 e d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (per lo Statuto del Trentino-Alto Adige), legge cost. 31 gennaio
1963, n. 1 (per lo Statuto del Friuli-Venezia Giulia). V., anche, legge cost. 9
maggio 1986, n. 1, concernente modifica dell’art. 16 dello Statuto della
Sardegna (G.U. 15 maggio
1986, n. 111), legge cost. 12 aprile 1989, n. 3, recante modifiche ed
integrazioni alla legge cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in
carica dell’Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali delle
regioni a statuto speciale (G.U. 14 aprile 1989, n. 87), nonché legge cost. 23 settembre
1993, n. 2, recante modifiche e integrazioni agli statuti speciali per la Valle
d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto
Adige (G.U. 25
settembre 1993, n. 226).
23
(Nota all’art. 117).
Articolo risultante dalla sostituzione del
precedente testo operata con l’art. 3 della legge cost. n. 3 del 2001, supra
cit.
Il testo originario era il seguente:
Art.
117
«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei
limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché
le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello
di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere
di emanare norme per la loro attuazione».
24
(Nota all’art. 118).
Articolo risultante dalla sostituzione del
precedente testo operata con l’art. 4 della legge cost. n. 3 del 2001, supra
cit.
Il testo originario era il seguente:
Art.
118
«Spettano
alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere
attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri
enti locali.
Lo
Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni
amministrative.
La
Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».
25
(Nota all’art. 119).
Articolo risultante dalla sostituzione del
precedente testo operata con l’art. 5 della legge cost. n. 3 del 2001, supra
cit.
Il testo originario era il seguente:
Art.
119
«Le
Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie
e dei Comuni.
Alle
Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in
relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro
funzioni normali.
Per
provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.
La
Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con
legge della Repubblica».
26
(Nota all’art. 120).
Articolo risultante dalla sostituzione del
precedente testo operata con l’art. 6 della legge cost. n. 3 del 2001, supra
cit.
Il testo originario era il seguente:
Art.
120
«La
Regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione o transito fra le
Regioni.
Non
può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non
può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro».
27
(Nota all’art. 121).
Articolo così modificato, nel secondo e
quarto comma, con la legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 (G.U.
22 dicembre 1999, n. 299).
Il precedente testo recitava:
Art.
121
«Sono
organi della Regione: Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente».
Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alle Camere.
La
Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».
28
(Nota all’art. 122).
Articolo risultante dalla sostituzione
operata con l’art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (G.U.
22 dicembre 1999, n. 299).
All’art. 5, recante «disposizioni
transitorie», la stessa legge
costituzionale ha così disposto:
«1. Fino alla data di entrata in vigore
dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo
comma dell’articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2
della presente legge costituzionale, l’elezione del Presidente della Giunta
regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si
effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti
in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza
della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E’ proclamato eletto
Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior
numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale
fa parte del Consiglio regionale. E’ eletto alla carica di consigliere il
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un
numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato
proclamato eletto Presidente. L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine,
l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali
collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di
consigliere, nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma
dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2
dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio
attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle
stesse liste,
in sede di collegio unico regionale per la
ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi
spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in
sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di
un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione
della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di
maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei
nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione,
il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i
quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale
approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi
componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione,
entro tre mesi si procede all’indizione di nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e
del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento
permanente o morte del Presidente».
Nella formulazione originaria, l’art. 122
così recitava:
Art.
122.
«Il
sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle
Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il
Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i
propri lavori.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il
Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i
suoi componenti».
29
(Nota all’art. 123).
Articolo risultante dalla sostituzione del
precedente testo operata dall’art. 3 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299) e
dall’aggiunta dell’ultimo comma disposta con l’art. 7 della legge cost. n. 3
del 2001, supra cit.
Nella precedente formulazione, l’articolo
123 recitava:
Art.
123
«Ogni
Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi
della Repubblica, stabilisce le norme relative all’organizzazione interna della
Regione. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo
statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ed è approvato con legge della Repubblica».
Ai sensi dello stesso articolo, secondo
comma, gli statuti regionali sono stati approvati con leggi della Repubblica
del 22 maggio 1971 (nn. 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350), del 22 luglio 1971 (n. 480) e del 28 luglio 1971 (n. 519)
(pubblicate in G.U. 14 giugno
1971, n. 148, suppl.; 28 luglio 1971, n. 190, suppl.; 3 agosto 1971, n. 195) e,
successivamente, modificati con leggi 9 novembre 1990, n. 336 (G.U.
21 novembre 1990, n. 272,
suppl. ord.), 31 maggio 1991, n. 180 (G.U. 18 giugno 1991, n. 141), 23 gennaio 1992,
n. 44 (G.U. 1° febbraio
1992, n. 26, suppl. ord.).
30
(Nota all’art. 124).
Con l’art. 9, comma 2, della legge cost.
n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo abrogato così disponeva:
Art.
124
«Un
commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende
alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle
esercitate dalla Regione».
31
(Nota all’art. 125).
Il primo comma dell’art. 125 è stato
abrogato con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra
cit.
Il comma abrogato era il seguente:
Art.
125
«Il
controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato,
in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti
da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il
controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il
riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale».
32
(Nota all’art. 126).
Articolo risultante dalla sostituzione del
testo originario operata con l’art. 4 della legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre
1999, n. 299).
Nella formulazione originaria, l’art. 126
così recitava:
Art.
126
«Il
Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all’invito del
Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi
atti o violazioni.
Può
essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una
maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può
essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo
scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica,
sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col
decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili
al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede
all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti
improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio».
33
(Nota all’art. 127).
Articolo risultante dalla sostituzione
operata con l’art. 8 della legge cost. n. 3 del 2001, supra
cit.
Il testo dell’articolo nella formulazione
originaria era il seguente:
Art.
127
«Ogni
legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo
il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione.
La
legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in
vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è
dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo
consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai
termini indicati.
Il
Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio
regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi
nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel
termine fissato per l’apposizione del visto.
Ove
il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte
costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle
Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza».
34
(Nota all’art. 128).
Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n.
3 del 2001, supra cit.
Il testo dell’articolo abrogato era il
seguente:
Art.
128
«Le
Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principî fissati da
leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».
35
(Nota all’art. 129).
Con l’art. 9, comma 2, della legge cost.
n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo dell’articolo abrogato era il
seguente:
Art.
129
«Le
Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e
regionale.
Le
circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni
esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento».
36
(Nota all’art. 130).
Con l’art. 9, comma 2, della legge cost.
n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo dell’articolo abrogato era il
seguente:
Art.
130
«Un
organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica,
esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti
delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In
casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito,
nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro
deliberazione».
37
(Nota all’art. 131).
Articolo così modificato con l’art. 1
della legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, che ha istituito la Regione «Molise».
Cfr. art. 57 e XI delle disposizioni transitorie e finali.
Nella formulazione originaria, l’art. 131
sotto la dizione «Abruzzi e Molise»
individuava un’unica regione.
38
(Nota all’art. 132).
Il secondo comma di questo articolo è
stato così modificato dall’art. 9, comma 1, della legge cost. n. 3 del 2001, supra
cit.
Nella formulazione originaria esso così
recitava:
Art.
132
«Si
può, con referendum e
con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie
e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati
ad un’altra».
Per la disciplina dei referendum
previsti in questo articolo,
v. Titolo III della legge 25 maggio 1970, n. 352.
39
(Nota all’art. 134).
L’ultimo capoverso è stato così modificato
con l’art. 2 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
Il testo originario di tale capoverso
recitava:
«sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma
della Costituzione».
Cfr. ora art. 96, nella attuale
formulazione, dopo la modifica apportata con l’art. 1 della legge cost. n. 1
del 1989.
40
(Nota all’art. 135).
Articolo così sostituito con l’art. 1
della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e successivamente
modificato, nell’ultimo cpv., dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
V. l’art. 10 della legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1 (abrogato dalla legge n. 2 del 1967).
Il precedente testo dell’art. 135
recitava:
Art.
135
«La
Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I
giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni
d’esercizio.
La
Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
I
giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le
norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L’ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o
d’un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione d’avvocato, e con
ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei
giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti,
all’inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini
aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore».
41
(Nota all’art. 135, quinto comma).
V., altresì, art. 6 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e art. 7 del regolamento generale della Corte costituzionale.
42
(Nota all’art. 135, sesto comma).
Cfr. art. 7 della legge 11 marzo 1953, n.
87.
Per l’incompatibilità con la carica di
consigliere regionale v. art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154. L’articolo
11 della legge 11 aprile 1990, n. 74 stabilisce per i componenti del Consiglio
superiore della magistratura l’incompatibilità con l’ufficio di Giudice
costituzionale.
43
(Nota all’art. 135, settimo comma).
Cfr. regolamento parlamentare 7-28 giugno
1989 e, inoltre, leggi cost. 22 novembre 1967, n. 2, 11 marzo 1953, n. 1, legge
11 marzo 1953, n. 87 e, in ispecie, legge 2 gennaio 1962, n. 20 e Norme
integrative per i giudizi di accusa 27 novembre 1962.
44
(Nota all’art. 136, secondo comma).
Cfr. art. 30 della legge 11 marzo 1953, n.
87.
45
(Nota all’art. 137, primo comma).
Cfr. legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e
legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.
46
(Nota all’art. 137, secondo comma).
Vedi legge 11 marzo 1953, n. 87.
47
(Nota all’art. 138).
Per la disciplina relativa al referendum
previsto in questo articolo,
v. Titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352.
48
(Nota alla IV delle disposizioni transitorie e finali).
Cfr. artt. 57 e 131, come modificati dalla legge cost. 27 dicembre
1963, n. 3.
49
(Nota alla VII delle disposizioni transitorie e finali).
Il terzo comma di questa disposizione è
stato abrogato con l’art. 7 della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2. Esso
disponeva:
«I giudici della Corte
costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono
soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni».
50
(Nota alla XI delle disposizioni transitorie e finali).
Il termine, previsto in questo articolo, è
stato prorogato al 31 dicembre 1963, con legge costituzionale 18 marzo 1958, n.
1 (G.U. 1° aprile
1958, n. 79), ed entro lo stesso termine è stata istituita la Regione Molise
(cfr. art. 131).
51 (Nota alla XIII delle disposizioni transitorie e finali).
A’ termini della legge costituzionale 23
ottobre 2002, n. 1 (G.U. 26 ottobre
2002, n. 252), «i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e
finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale».
Detti commi disponevano quanto segue:
XIII
disp. trans. e fin.
«I
membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire
uffici pubblici né cariche elettive.
Agli
ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono
vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale».
52
(Nota alla XV delle disposizioni transitorie e finali).
Il decreto, emanato come «decreto legge luogotenenziale», del 25 giugno 1944, n. 151 intitolato «Assemblea per la nuova Costituzione dello
Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme
giuridiche» (G.U.
8 luglio 1944, n. 39, serie
speciale), conteneva le seguenti disposizioni:
D.LGS.LGT. 25 GIUGNO 1944, N. 151
Art.
1 - «Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme
istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a
suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per
deliberare la nuova costituzione dello Stato.
I
modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento».
Art.
2 - «E’ abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova
Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione
dell’attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell’articolo unico del
R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne dichiarata chiusa la
sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni».
Art.
3 - «I Ministri e Sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di
esercitare la loro funzione nell’interesse supremo della Nazione e di non
compiere, fino alla convocazione dell’Assemblea Costituente, atti che comunque
pregiudichino la soluzione della questione istituzionale».
Art.
4 - «Finché non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i
provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.
Tali
decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati
dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:
«Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
«Sulla
proposta di ...
«Abbiamo
sanzionato e promulghiamo quanto segue: ...».
Art.
5 - «Fino a quando resta in vigore la disposizione dell’art. 2, comma
primo, del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle
materie indicate nell’art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati
dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:
«Sentito
il Consiglio dei Ministri;
«Sulla
proposta di ...
«Abbiamo
decretato e decretiamo...».
Art.
6 - «Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà
presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare
il relativo disegno di legge.
Ordiniamo,
a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come
legge dello Stato».
53
(Nota alla XVII delle disposizioni transitorie e finali).
Il testo del decreto legislativo
luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante «Integrazioni e modifiche al decreto
legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all’Assemblea per
la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla
facoltà del Governo di emanare norme giuridiche» (G. U. 23 marzo 1946, n. 69), conteneva le
seguenti disposizioni:
D.LGS.LGT. 16 MARZO 1946, N. 98
Art.
1 - «Contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente il
popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale
dello Stato (Repubblica o Monarchia)».
Art.
2 - «Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in
favore della Repubblica, l’Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo
atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni,
fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione
deliberata dall’Assemblea.
Per
l’elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre
quinti dei membri dell’Assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta tale
maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.
Avvenuta
l’elezione del Capo provvisorio dello Stato il Governo in carica gli presenterà
le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà l’incarico per la
formazione del nuovo Governo.
Nella
ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati
del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le
relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri
in carica nel giorno delle elezioni.
Qualora
la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia,
continuerà l’attuale regime Luogotenenziale fino alla entrata in vigore delle
deliberazioni dell’Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato».
Art.
3 - «Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del
Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta
delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi
elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali
saranno deliberate dall’Assemblea.
Il
Governo potrà sottoporre all’esame dell’Assemblea qualunque altro argomento per
il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa.
Il
Governo è responsabile verso l’Assemblea Costituente.
Il
rigetto di una proposta governativa da parte dell’Assemblea non porta come
conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in
seguito alla votazione di un’apposita mozione di sfiducia, intervenuta non
prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta
dei Membri dell’Assemblea».
Art.
4 - «L’Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel
Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si
saranno svolte le elezioni.
L’Assemblea
è sciolta di diritto il giorno dell’entrata in vigore della nuova Costituzione
e comunque non oltre l’ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare
questo termine per non più di quattro mesi.
Finché
non avrà deliberato il proprio regolamento interno l’Assemblea Costituente
applicherà il regolamento interno della Camera dei deputati in data 1° luglio
1900 e successive modificazioni fino al 1922».
Art.
5 - «Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le
attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti, in
quanto applicabili».
Art.
6 - «I provvedimenti legislativi che non siano di competenza
dell’Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell’art. 3, deliberati nel
periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento
entro un anno dalla sua entrata in funzione».
Art.
7 - «Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto
Luogotenenziale che indice le elezioni dell’Assemblea Costituente i dipendenti
civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro onore, a rispettare e
far rispettare nell’adempimento dei doveri del loro stato il risultato del
referendum istituzionale e le relative decisioni dell’Assemblea Costituente.
Nessuno
degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la
libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato».
Art.
8 - «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme relative allo svolgimento del
referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e al giudizio definitivo
sulle contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del
referendum, con facoltà di variare e integrare, a tali fini, le disposizioni
del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per l’elezione
dei deputati all’Assemblea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato,
prevista dal decreto anzidetto, siano apportate le modificazioni eventualmente
necessarie.
Per
la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti contrassegni».
Art.
9 - «Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato».
(1948-2003)
1948
Legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1. - Norme sui giudizi di legittimità
costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale
Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2. - Conversione in legge
costituzionale dello Statuto della Regione siciliana
Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3. - Statuto speciale per la Sardegna
Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4. - Statuto speciale per la Valle
d’Aosta
Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5. - Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige
1953
Legge cost. 11 marzo 1953, n. 1. - Norme integrative della Costituzione
concernenti la Corte costituzionale
1958
Legge cost. 18 marzo 1958, n. 1. - Scadenza del termine di cui alla XI
delle «Disposizioni transitorie e finali» della Costituzione
1961
Legge cost. 9 marzo 1961, n. 1. - Assegnazione di tre senatori ai
comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e
Sgonico
1963
Legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1. - Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia
Legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2. - Modificazione agli artt. 56, 57 e
60 della Costituzione
Legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3. - Modificazione agli artt. 131 e 57
della Costituzione e istituzione della Regione «Molise»
1967
Legge cost. 21 giugno 1967, n. 1. - Estradizione per i delitti di
genocidio
Legge cost. 22 novembre 1967, n. 2. - Modificazione dell’art. 135 della
Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale
1971
Legge cost. 10 novembre 1971, n. 1. - Modificazioni e integrazioni dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
1972
Legge cost. 23 febbraio 1972, n. 1. - Modifica al termine stabilito per
la durata in carica dell’Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali
della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige, del
Friuli-Venezia Giulia
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. - Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige
1986
Legge cost. 9 maggio 1986, n. 1. - Modifica dell’articolo 16 dello
statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge cost. 26 febbraio
1948, n . 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali
1989
Legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1. - Modifiche degli articoli 96, 134 e
135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e
norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della
Costituzione
Legge cost. 3 aprile 1989, n. 2. - Indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al
Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989
Legge cost. 12 aprile 1989, n. 3. - Modifiche ed integrazioni alla
legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica
dell’assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna,
della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia.
Modifica allo statuto speciale per la Valle d’Aosta
1991
Legge cost. 4 novembre 1991, n. 1. - Modifica dell’articolo 88, secondo
comma, della Costituzione
1992
Legge cost. 6 marzo 1992, n. 1. - Revisione dell’articolo 79 della
Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto
1993
Legge cost. 6 agosto 1993, n. 1. - Funzioni della Commissione
parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di
revisione costituzionale
Legge cost. 23 settembre 1993, n. 2. - Modifiche ed integrazioni agli
statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia
Giulia e per il Trentino-Alto Adige
Legge cost. 29 ottobre 1993, n. 3. - Modifica dell’articolo 68 della
Costituzione
1997
Legge cost. 24 gennaio 1997, n. 1. - Istituzione di una Commissione
parlamentare per le riforme costituzionali
1999
Legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti
l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia
statutaria delle Regioni.
Legge cost. 23 novembre 1999, n. 2 - Inserimento dei princìpi del
giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione.
2000
Legge cost. 17 gennaio 2000, n. 1 - Modifica all’articolo 48 della
Costituzione concernente l’istituzione della circoscrizione Estero per
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.
2001
Legge cost. 23 gennaio 2001, n. 1 - Modifiche agli articoli 56 e 57
della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in
rappresentanza degli italiani all’estero.
Legge cost. 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l’elezione
diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano.
Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione.
2002
Legge cost. 23 ottobre 2002, n. 1 - Cessazione degli effetti dei commi
primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della
Costituzione.
2003
Legge cost. 30 maggio 2003, n. 1 - Modifica dell’articolo 51 della
Costituzione.
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ARTICOLI
|
MODIFICHE
E INTEGRAZIONI SUCCESSIVE |
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|
Art. 10 |
legge costituzionale |
21 giugno 1967, |
n. 1 |
|
Art. 26 |
legge costituzionale |
21 giugno 1967, |
n. 1 |
|
Art. 48 |
legge costituzionale |
17 gennaio 2000, |
n. 1 |
|
Art. 51 |
legge costituzionale |
30 maggio 2003, |
n. 1 |
|
Art. 56 |
legge costituzionale legge costituzionale |
9 febbraio 1963, 23 gennaio 2001, |
n. 2 n. 1 |
|
Art. 57 |
legge costituzionalelegge
costituzionalelegge costituzionalelegge costituzionale |
9 marzo 1961,9 febbraio1963, 27 dicembre 1963,23 gennaio 2001, |
n. 1 n. 2 n. 3 n. 1 |
|
Art. 60 |
legge costituzionale |
9 febbraio 1963, |
n. 2 |
|
Art. 68 |
legge costituzionale |
29 ottobre 1993, |
n. 3 |
|
Art. 75 |
legge costituzionale |
11 marzo 1953, |
n. 1 |
|
Art. 79 |
legge costituzionale |
6 marzo 1992, |
n. 1 |
|
Art. 88 |
legge costituzionale |
4 novembre 1991, |
n. 1 |
|
Art. 96 |
legge costituzionale |
16 gennaio 1989, |
n. 1 |
|
Art. 111 |
legge costituzionale |
23 novembre 1999, |
n. 2 |
|
Titolo V |
legge costituzionale |
18 ottobre 2001, |
n. 3 |
|
Art. 114 |
legge costituzionale |
18 ottobre 2001, |
n. 3 |
|
Art. 115 |
legge costituzionale |
18 ottobre 2001, |
n. 3 |
|
Art. 116 |
legge costituzionale |
18 ottobre 2001, |
n. 3 |
|
Art. 117 |
legge costituzionale |
18 ottobre 2001, |
n. 3 |
|
Art. 118 |
legge costituzionale |
18 ottobre 2001, |
n. 3 |
|
Art. 119 |
legge costituzionale |
18 ottobre 2001, |
n. 3 |
|
Art. 120 |
legge costituzionale |
18 ottobre 2001, |
n. 3 |
|
Art. 121 |
legge costituzionale |
22 novembre 1999, |
n. 1 |
|
Art. 122 |
legge costituzionale |
22 novembre 1999, |
n. 1 |
|
Art. 123 |
legge costituzionale legge costituzionale |
22 novembre 1999, 18 ottobre 2001 |
n. 1 n. 3 |
|
Art. 124 |
legge costituzionale |
18 ottobre 2001, |
n. 3 |
|
Art. 125 |
legge costituzionale |
18 ottobre 2001, |
n. 3 |
|
Art. 126 |
legge costituzionale |
22 novembre 1999, |
n. 1 |
|
Art. 127 |
legge costituzionale |
18 ottobre 2001, |
n. 3 |
|
Art. 128 |
legge costituzionale |
18 ottobre 2001, |
n. 3 |
|
Art. 129 |
legge costituzionale |
18 ottobre 2001, |
n. 3 |
|
Art. 130 |
legge costituzionale |
18 ottobre 2001, |
n. 3 |
|
Art. 131 |
legge costituzionale |
27 dicembre 1963, |
n. 3 |
|
Art. 132 |
legge costituzionale |
18 ottobre 2001, |
n. 3 |
|
Art. 134 |
legge costituzionale |
16 gennaio 1989, |
n. 1 |
|
Art. 135 |
legge costituzionale legge costituzionale |
22 novembre 1967,16 gennaio 1989, |
n.
2 n.
1 |
|
disp. trans. VII |
legge costituzionale |
22 novembre 1967, |
n. 2 |
|
“ “ XI |
legge costituzionale |
18 marzo 1958, |
n. 1 |
|
“ “ XIII |
legge costituzionale |
23 ottobre 2002, |
n. 1 |